Implicazioni del conferimento di diritti all’embrione/2

[Lezione del 22 aprile 2008]

(Continua da 1)
4. L’embrione come persona: Unborn Victims of Violence Act
Esiste un preciso e corretto sfondo legislativo. E si chiama Unborn Victims of Violence Act.
È una legge federale che è stata approvata qualche anno fa negli Stati Uniti e che equipara il neonato all’unborn child, al fine di proteggerlo e di tutelarne i diritti (alla vita, alla nascita, all’integrità). È l’aprile del 2001 e l’idea centrale della legge consiste nel considerare l’interruzione della vita del feto equivalente all’uccisione di una persona non nata (unborn child): omicidio (già ventiquattro Stati americani riconoscevano l’unborn child come una persona, alcuni per tutto lo stadio della gestazione, a partire dal concepimento, altri solo a partire da un certo momento dello sviluppo prenatale). L’Unborn Victims of Violence Act intende rimediare alla carenza di specifiche tutele del feto nella legislazione federale americana. Qualche anno prima, nella base dell’Air Force di Wright Petterson, Gregory Robbins aggredì la moglie incinta, causando la perdita del bambino. Robbins fu incriminato soltanto per le percosse inflitte alla moglie, ma non per l’interruzione della gravidanza. Considerare l’embrione come una persona, secondo i sostenitori dell’Unborn Victims of Violence Act, è l’unico modo per proteggerlo da aggressioni o da maltrattamenti. I sostenitori della legge federale si fanno forza dei numerosi casi di cronaca (oltre a quello di Robbins), ove le percosse inflitte a donne incinte – spesso dal padre del nascituro e spesso con conseguenze drammatiche – venivano punite soltanto in base ai danni loro arrecati, non tenendo conto delle eventuali conseguenze sul nascituro (aborto, danni permanenti o temporanei).
L’Unborn Victims of Violence Act afferma l’esistenza di due vittime nel caso di una aggressione ai danni di una donna incinta: una vittima è la donna, l’altra è l’unborn child. Ci sono due persone; due crimini distinti; due potenziali vittime. In base alla modalità e agli effetti dell’aggressione vengono stabilite le sanzioni: intenzionalità, consapevolezza, gravità degli effetti e così via. Se picchiare una donna incinta causa l’interruzione della gravidanza (ignorata dall’aggressore), ad esempio, la pena risulterà dalla considerazione delle percosse e di un omicidio colposo – poco importa se non ci fosse cognizione della situazione, e quindi dei rischi di un gesto violento.

Se considerare il feto come un soggetto avente diritti implica coerentemente l’equiparazione tra la procedura penale riguardo al feto e quella riguardo alla madre, comporta però un serio problema: come possiamo considerare ancora legale l’aborto (sentenza della Corte Suprema del 1973, Roe vs Wade)? Se l’embrione è una persona, e come tale gode di diritti, allora interrompere il suo sviluppo è inammissibile. Anche se nel testo normativo si cerca un funambolico accordo, è evidente che non è concesso alcun compromesso: o l’embrione non è una persona e allora l’interruzione di gravidanza è permessa; oppure l’embrione è una persona e allora l’interruzione di gravidanza non è permessa (almeno non alle condizioni in cui è permessa dopo Roe vs Wade). (Nella sezione c del paragrafo Protection of unborn children viene esclusa la perseguibilità di qualunque persona esegua un aborto con il consenso della donna incinta o nel caso in cui tale consenso sia implicato dalla legge, e viene altresì esclusa la perseguibilità della madre che decide di abortire. Ma tale esclusione non elimina le implicazioni derivanti dall’affermazione che l’embrione possiede dei diritti. Se l’unborn child è un bambino (seppure non ancora nato), e se la sua morte comporta l’accusa di omicidio per chi commette il crimine, è difficilmente comprensibile cosa renda un tipo particolare di omicidio, cioè l’aborto, legalmente ammissibile e non punibile.)
In questi mesi alcuni Stati (come l’Oklahoma o la Louisiana) caldeggiano testi normativi contro al possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, salvo in casi di stupro o incesto (l’Oklahoma) o se la vita stessa della donna è in pericolo (Louisiana).
(Nell’aprile 2006 è stata firmata dal governatore del South Dakota una legge, South Dakota Women’s Health and Human Life Protection Act (HB 1215), per consentire la possibilità di abortire soltanto nei casi in cui la vita della madre sia minacciata dalla prosecuzione della gravidanza. Stupri e incesti esclusi. Il sottotitolo è significativo: “An Act to establish certain legislative findings, to reinstate the prohibition against certain acts causing the termination of an unborn human life, to prescribe a penalty therefor, and to provide for the implementation of such provisions under certain circumstances”.
La proibizione dell’aborto viene motivata con la necessità di proteggere i diritti, gli interessi e la salute della madre e del bambino non nato e “the mother’s fundamental natural intrinsic right to a relationship with her child”.
Si afferma esplicitamente che i nati e i non nati (born and unborn human beings) devono essere trattati allo stesso modo di fronte alla legge, specificando che “a pregnant mother and her unborn child, each possess a natural and inalienable right to life” (il corsivo è mio).

Come con amaro sarcasmo sottolinea Edward M. Gomez, un giornalista del “San Francisco Chronicle”, agli stupratori è stato riconosciuto il diritto di diventare padri. E i padri che violentano le proprie figlie godrebbero di uno strampalato diritto di diventare al contempo padri e nonni della stessa creatura (che ne sarà del destino del nascituro e della volontà della madre, a nessuno sembra importare). I medici che infrangono il divieto rischiano fino a cinque anni di prigione. Un finanziatore anonimo ha donato un milione di dollari per la causa della restrizione legale dell’aborto.
Stati come il Mississippi, la Georgia, l’Ohio, il South Carolina, il Tennessee e l’Indiana sono pronti a formare una cintura di difesa della vita degli embrioni: gli Unborn Children, appunto, minacciati dall’aborto. Le foto dei sostenitori del governatore Mike Rounds, primo firmatario della legge, ritraggono spesso e volentieri bambini che sostengono cartelloni più grandi di loro e ostentano ringraziamenti a lettere cubitali per l’impegno a difendere della vita. Il messaggio veicolato dai fanciulli è all’incirca: “grazie governatore Rounds, noi abbiamo rischiato di non nascere, e in futuro sarà giusto che nessuno correrà questo rischio!”. Spesso le campagne ‘pro-life’ sono connotate da simili argomenti fragili e potenzialmente commoventi. Io non sarei nato, la voce flebile di un bambino roseo a rafforzare l’effetto emotivo.
Gloria Steinem ricorda che la maggioranza degli americani è a favore della libertà di scelta (‘pro-choiche’) e contraria alla gravidanza coercitiva, ma che questa non è ovviamente una garanzia sufficiente. Come la pensano i legislatori? La studiosa ha asserito che la libertà riproduttiva delle donne è un diritto inviolabile. E ha accusato la legge del South Dakota di renderle prigioniere politiche, forzandole a portare avanti una gravidanza di uno stupro, e di nazionalizzare il corpo femminile obbligandole a partorire. Pochi giorni dopo la firma nel South Dakota è stata avviata la raccolta delle firme per un referendum contro l’attacco alla possibilità di abortire (Abortion ban foes gain steam, “Chicago Tribune”, 10 aprile 2006),

È evidente che queste proposte legislative affondino nella concezione personale della vita a partire dal concepimento, e che abbiano l’intento di salvaguardare i diritti del feto. Anche se appare bizzarro, dal punto di vista dell’embrione–persona, essere condannato a morire nel caso la sua esistenza sia avviata da uno stupro o un incesto. Che colpa ne ha? Se è comprensibile la ragione che può portare la donna ad abortire in una simile circostanza, forse questa ragione non sarebbe sufficientemente vigorosa da indebolire il diritto alla vita dell’embrione (cosa che invece sarebbe più intelligibile nel caso del rischio della vita per la madre: qui ci sarebbe uno scontro tra due diritti alla vita, mentre nel caso del concepimento dovuto a stupro o incesto non è a rischio la vita della donna; piuttosto si parla di un danno morale o psicologico; più debole, temo, del diritto dell’embrione di nascere).

Anche la Regione Lazio ha cercato di equiparare il concepito alle persone. Nel novembre 2001 la Commissione Sanità ha approvato un disegno di legge in cui il concepito è considerato un cittadino e ha personalità giuridica. Lo scopo è encomiabile, aiutare le famiglie, ma gli strumenti sono a dir poco difettosi: permettere di detrarre il nascituro dalle tasse. L’articolo 3, che definisce il piano per la famiglia, prevede a tal fine che nel numero dei membri della famiglia per calcolare il reddito venga compreso il concepito. Il concepito viene inserito a pieno titolo nel nucleo familiare.
Oltre ai problemi giuridici e all’insorgenza di conflitti tra diritti, la legge laziale di famiglia deve affrontare complesse e grottesche questioni organizzative: in che modo sarebbe possibile assicurarsi che tutti i concepiti siano iscritti all’anagrafe? Un alto numero di concepiti non si impianta in utero e nel giro di alcuni giorni si perde con il primo ciclo mestruale. Le conseguenze di questa dinamica naturale sono almeno due: la difficoltà di controllare l’effettiva presenza di un concepito durante questo stadio (dovrebbe svolgersi un controllo ogni due settimane di tutte le donne in età fertile) e la creazione di un registro la cui gestione sarebbe estremamente complicata. Non è chiaro se la cancellazione da tale registro di un concepito non impiantato (o nel caso di una interruzione di gravidanza) verrebbe considerato un decesso, e non è nemmeno chiaro se nel caso di una interruzione di gravidanza volontaria o involontaria vi sia una somma da restituire, non essendoci più la ragione della detrazione fiscale (probabilmente nel caso di aborto volontario).
La possibilità di ovviare, almeno in parte, a queste difficoltà iscrivendo all’anagrafe soltanto i concepiti impiantati non è soddisfacente e sarebbe un atto discriminatorio (Demetrio Neri, «Concepiti» e «Contenitori», ‘l’Unità’, 14 giugno 2002): il mancato impianto è un fenomeno comune e naturale, ma se attribuiamo il diritto alla vita al concepito “dovremmo almeno adoperarci per studiare e contrastare questo fenomeno naturale. La ricerca biomedica serve appunto a combattere gli effetti dei fenomeni naturali che danneggiano gli esseri umani e se – come propongono i firmatari del documento dei ginecologi romani (Manifesto “L’embrione come paziente”, firmato da Adriano Bompiani, Pierluigi Benedetti Panici, Ermelando Vinicio Cosmi, Bruno Dallapiccola, Vito Fazio, Salvatore Mancuso, Massimo Moscarini, Emilio Piccione, Domenico Arduini, Giuseppe Noia, Giuseppe Benagiano, Giovanni Pirone, Roma 2 febbraio 2002. Pubblicato integralmente il giorno successivo: L’embrione, da subito individuo, ‘Avvenire’, 3 febbraio 2002) – vogliamo assumere a pieno titolo gli embrioni come pazienti, non possiamo discriminare tra embrioni impiantati o non impiantati. Anche questi ultimi, in quanto concepiti, hanno lo stesso diritto alla nostra protezione”. Difatti la ricerca biomedica intende proteggere il diritto alla vita (e alla salute) di tutti i pazienti, e a contrastare fenomeni naturali come le malattie.

5. Madre vs embrione (o il violinista)
Se l’organismo cellulare che si trova nel grembo materno è una persona, allora necessariamente le conseguenze sono gravi. Il conflitto tra la madre e il nascituro esiste a partire dal concepimento: chi ha più diritto di essere protetto?
Ho già indagato alcune delle ragioni a favore dell’embrione e a favore delle donne. Nel caso in cui lo scontro fosse tra il diritto alla vita (dell’embrione) e il diritto di scegliere cosa avviene del suo corpo e al suo interno (della donna), sembra ragionevole dare più forza al diritto alla vita dell’embrione. L’assurdità di questa scelta emerge dal celebre esempio di Judith Jarvis Thomson (1971). Immaginiamo la seguente situazione: una mattina ci svegliamo distesi accanto a un famoso violinista al quale è stata diagnosticata una grave malattia. La società dei musicofili, dopo accurate ricerche negli archivi medici, ha scoperto che soltanto noi possediamo il tipo di sangue adatto per le trasfusioni necessarie a salvargli la vita. Durante la notte siamo stati portati in un ospedale, e il nostro sistema circolatorio è stato collegato a quello del violinista allo scopo di depurare il suo sangue. Al nostro risveglio il direttore dell’ospedale ci informa delle novità: “[…] il violinista è collegato al suo corpo. Staccarsi vorrebbe dire ucciderlo. Ma non c’è da preoccuparsi, è solo per nove mesi. Per allora sarà guarito dalla sua insufficienza, e potrà essere staccato senza pericoli. […] Ricordi che ogni persona ha diritto alla vita, e i violinisti sono persone. Certo, lei ha il diritto di decidere cosa avverrà del suo corpo e al suo interno, ma il diritto alla vita di una persona prevale sul suo diritto a decidere cosa avverrà del suo corpo e al suo interno” (Thomson 1971, p. 5). Avremmo forse il dovere morale di accettare tale situazione? Qualcuno potrebbe obbligarci a rimanere collegati al violinista? Saremmo di certo gentili a concederglielo, ma il diritto alla vita attribuito ad una persona non implica il diritto ad usare il corpo di un’altra persona, e non può essere considerato agevolmente più forte del diritto di ognuno di decidere del proprio corpo.
Nel caso in cui lo scontro fosse tra il diritto alla vita dell’embrione e il diritto alla vita della donna, i difensori del diritto alla vita dell’embrione affermano che: abortire significherebbe provocare direttamente la morte del feto, mentre non intervenire significherebbe soltanto lasciare morire la madre. L’assunzione implicita è che sia meno grave lasciare morire qualcuno piuttosto che provocarne direttamente la morte. Inoltre abortire significherebbe uccidere una persona innocente. E allora, essendo le uniche scelte possibili il lasciare morire una persona o ucciderne una direttamente (per di più innocente), si deve preferire lasciar morire la persona. (Tanto più, abbiamo già detto, che ad essere malata è la madre, non l’embrione. Nel caso in cui non si possa salvare la vita di entrambi, non può essere privilegiata la vita della persona malata (la madre) al prezzo della vita della persona sana (l’embrione), altrimenti ciò istituirebbe il principio in base al quale per salvare qualcuno che è malato si può sacrificare qualcun altro che è sano e che per sua fortuna non era stato colpito da quella malattia: un cardiopatico potrebbe essere salvato uccidendo una persona sana il cui cuore potrebbe essere trapiantato al primo per salvargli la vita; una persona morente a causa di un fegato danneggiato potrebbe pretendere un fegato nuovo appartenente ad un’altra persona.) “Ma non si può seriamente considerare l’idea dell’omicidio se la madre abortisce per salvarsi la vita. Non si può affermare sul serio che ella deve astenersi dal farlo, che deve attendere passivamente la propria morte” (Thomson 1971, p. 8). Pensando al violinista, ci troveremmo in questa situazione: lo sforzo a cui vengono sottoposti i nostri reni ci condurrà a morte nel giro di qualche tempo; ma dobbiamo rimanere dove siamo, perché decidere di staccare i collegamenti che ci legano a lui significherebbe uccidere direttamente un violinista innocente. E questo sarebbe inammissibile.

È la stessa natura problematica del diritto alla vita a sollevare diversi problemi. Per alcuni il significato dell’avere un diritto alla vita consiste nell’affermare che l’individuo al quale viene attribuito gode del diritto di avere lo stretto necessario per vivere. Ma il guaio è che in alcune circostanze quello stretto necessario di cui un individuo ha bisogno per vivere è qualcosa su cui non può rivendicare un diritto. L’embrione ha bisogno del grembo materno per vivere; ha il diritto di farne uso? Il fatto che l’embrione abbia bisogno del grembo materno per vivere non basta per istituire il diritto di farne uso, e non può rivolgersi a nessuno per ottenerlo. Soltanto la donna può decidere se offrirgli una opportunità su cui l’embrione non può avanzare pretese. Una analogia chiarisce ancora meglio l’assurdità di una simile pretesa. “Se giaccio mortalmente malata, e la sola cosa che può salvarmi è il tocco della fredda mano di Henry Fonda sulla mia fronte febbricitante, nondimeno non ho il diritto di ricevere il tocco della fredda mano di Henry Fonda sulla mia fronte febbricitante. Sarebbe estremamente gentile da parte sua volare dalla West Coast per questo” (Thomson 1971, p. 12). Sebbene la malata goda di un diritto alla vita, questo non significa che possa avvalersi del diritto di usare il corpo di un’altra persona, fosse anche questione di vita o di morte.
L’embrione non acquisisce un diritto inviolabile di usare il corpo della madre nemmeno in base alla considerazione della parziale o totale responsabilità della donna nell’avviare la gravidanza (elemento che costituisce una differenza rilevante rispetto a un irresponsabile individuo ‘usato’ per tenere in vita un altro). Vi sarebbero, in primo luogo, difficoltà nello stabilire la dose di responsabilità da attribuire alla donna. Ma se anche fosse superata questa difficoltà, è insensato sostenere che se abbiamo lasciato la finestra aperta diventiamo corresponsabili di un furto e dunque attribuiamo al ladro in diritto di rimanere in casa nostra e di prendere ciò che desidera. Ma soprattutto, se anche fossimo disposti a riconoscere una responsabilità speciale della madre nei confronti dell’embrione (responsabilità che nessuna persona ha nei confronti di un’altra persona indipendente), questo non significa che sia legittimo impedire di ricorrere all’interruzione di gravidanza, esercitando una libera scelta. La violazione di una simile assunzione di responsabilità, tramite l’interruzione di una gravidanza magari inizialmente desiderata, può anche essere ritenuta immorale (e la stessa Thompson sembra propendere per questo giudizio) ma in nessun caso può essere impedita in nome di un diritto dell’embrione di vivere.

La condotta di ogni donna incinta dovrebbe essere tenuta sotto stretta sorveglianza (per evitare la morte inintenzionale del concepito). È ragionevole ammettere una differenza morale tra una donna che decide di abortire e una donna che decide di portare a termine la gravidanza, e dunque una distinzione tra un bambino soltanto potenziale (potential child) e un bambino che nascerà (child-who-will-be-born) (Bonnie Steinbock, 1992, Life Before Birth. The Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, New York, Oxford University Press). È ragionevole anche ammettere che la decisione di avere un figlio implichi degli obblighi morali nei confronti del bambino che nascerà, anche se non appena si provi a precisare di quali obblighi si tratti e fino a che punto possano spingersi, insorgono numerose difficoltà. L’esistenza di obblighi morali materni non implica l’attribuzione di diritti al concepito, se non in un senso concettuale che non lascia spazio alcuno al riconoscimento giuridico di tali diritti. “Per una donna incinta, l’esistenza di una legge sul danno al feto potrebbe rendere quasi ogni azione potenzialmente criminale. I suoi spostamenti quotidiani, la dieta, i rapporti sessuali, i divertimenti e le altre attività sarebbero sottoposte all’esigente e sospettoso esame critico dei medici, della collettività e magari anche di una giuria. Una donna potrebbe trovare difficile spiegare le forze che determinano il suo comportamento, e convincere una giuria che non era mossa da un’ostilità verso il feto” (Lee A. Schott, 1988, The Pamela Rae Stewart Case and Fetal Harm: Prosecution or Prevention?, “Harvard Women’s Law Journal”, 11, p. 239, il corsivo è mio).
Le donne rischierebbero di diventare ‘nutrimento’ e contenitori degli embrioni. Il compito delle donne, una volta rimaste incinte (intenzionalmente o accidentalmente), sarebbe quello di portare a termine la gravidanza e alla nascita l’embrione evitandogli qualunque rischio, consensualmente oppure no, anche a costo della propria vita.
Il diritto dell’embrione, una volta attribuito, deve essere protetto contro i possibili danni causati da un comportamento ‘sconsiderato’ della madre. A questo scopo, bisognerebbe impedire alle donne incinte di fumare e di condurre una vita faticosa e potenzialmente dannosa per il nascituro. Ma se smettere di fumare durante la gravidanza sarebbe forse preferibile moralmente, non può mai essere un dovere, e nessuno può imporre ad una donna di smettere di fumare a causa della sua gravidanza. Inoltre, anche un comportamento precedente alla gravidanza può essere dannoso per il feto: si dovrebbe forse impedire a tutte le donne di fumare o di avere un comportamento imprudente perché potenziali portatrici di feti? “Non pretendiamo questo standard di genitori [quelli con il comportamento più sicuro] rispetto ai loro bambini già nati. Se lo facessimo, non potremmo giustificare il fatto di lasciare i bambini con una baby-sitter per andare a cena fuori” (Steinbock, 1992, p. 132).

Vi sono donne, infine, che potrebbero arrecare danni al nascituro non a causa di un comportamento sbagliato, ma a causa di una condizione strutturale: una malattia, un difetto genetico, un tratto caratteriale. A partire da queste premesse l’elenco di donne escluse appare potenzialmente infinito: donne affette da AIDS o portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, donne che non si sottopongono al vaccino contro la rosolia, oppure che si trovano in una condizione di indigenza che causerebbe privazioni dannose per il corretto sviluppo del feto, donne stupide, povere o sole, perché sarebbero costrette a lavorare durante gran parte della gestazione e per questo la gravidanza potrebbe essere compromessa. Quali sarebbero allora i criteri per permettere o negare alle donne la libertà di rimanere incinte? Lo screening a cui sarebbero sottoposti gli aspiranti genitori naturali diventerebbe ancora più severo che nei confronti degli aspiranti genitori adottivi o con coloro che aspirano alla procreazione medicalmente assistita.

6. Interruzione volontaria di gravidanza
Se il diritto alla vita all’embrione implica la sorveglianza della condotta della madre, a maggior ragione le impedisce di decidere intenzionalmente di ucciderlo abortendo.
L’aborto non può essere permesso, perché equivale ad un omicidio (tranne in qualche caso eccezionale). Oltre ad essere una conseguenza immediata e legittima, risolverebbe una profonda contraddizione nel conferimento di diritti all’embrione (attribuire un diritto alla vita all’embrione, e allo stesso tempo considerare l’aborto legittimo: attribuire allo stesso tempo un diritto alla vita a X, e attribuire a Y – nella maggior parte dei casi la madre – il diritto di violare impunemente il diritto alla vita di X). Se l’embrione gode di diritti, per quale motivo quello stesso titolare di diritti può essere soppresso in seguito alla decisione della madre di abortire?
A rendere l’aborto non punibile sarebbe la volontà della donna, piuttosto che le caratteristiche dell’embrione; e questo è assurdo. La decisione della donna sarebbe investita della possibilità di trasformare un divieto (omicidio) in una possibilità legalmente riconosciuta (interruzione volontaria di gravidanza).

Volendo forzare tale argomentazione, arriveremmo a conclusioni aberranti. Anche il divieto di sopprimere un bambino di 10 mesi o 10 anni affonda nell’attribuzione di un diritto alla vita al bambino (stessa attribuzione concessa all’embrione). Analogamente al riconoscimento della legittimità dell’aborto, dovrebbe essere riconosciuta l’ammissibilità dell’interruzione della vita del bambino qualora la madre lo decidesse: una madre che decidesse di uccidere il proprio bambino di qualunque età sarebbe non punibile, come una donna che decidesse di interrompere una gravidanza.
Rifiutare tale conclusione obbliga a stabilire cosa rende moralmente diversi un bambino da un embrione: l’essere dentro o fuori dell’utero materno non sembra costituire una differenza moralmente rilevante. L’attribuzione di diritti all’embrione rende piuttosto difficile non classificare l’aborto come omicidio, oppure rifiutare l’estrema conseguenza che se una madre può abortire, allora può anche uccidere il proprio figlio di 10 mesi o 10 anni.

Inoltre, una donna si troverebbe a essere non punibile se abortisce o se uccide il proprio figlio, mentre l’uccisione inintenzionale degli embrioni – da parte della stessa madre e di estranei – e, naturalmente, l’omicidio (escluso quello compiuto dalla madre sui propri figli) sono penalmente perseguibili. Una azione che ha lo stesso esito (la morte di un soggetto avente diritti, sia esso l’embrione o un altro individuo) sarebbe perfettamente lecita quando viene commessa intenzionalmente da un soggetto particolare (la madre) in condizioni particolari (gravidanza naturale e maternità), e invece perseguibile penalmente o quando viene commessa da un soggetto qualunque diverso dalla madre oppure quando viene commessa tanto dalla madre quanto da un soggetto diverso senza l’intenzione di arrecare danni o morte all’embrione. Vi sono due paradossi che possono essere evidenziati. Il primo è che un’azione con lo stesso esito (un danno per C) è perseguibile penalmente quando la compie A e non perseguibile penalmente quando la compie B, dove sia A che B sono diversi da C. A questo paradosso si potrebbe scampare solo dicendo che c’è un particolare soggetto B, la madre, che gode di una speciale immunità nel causare la morte del soggetto C, l’embrione e l’individuo che ne scaturirà. Benché questa sia l’unica soluzione a tale paradosso, non è certo la soluzione adottabile dalla legge. Infatti c’è un secondo paradosso che impone di scartare la soluzione dell’immunità. Un’azione con lo stesso esito (la morte del soggetto C, cioè l’embrione) e compiuta dallo stesso soggetto B, la madre, è perfettamente legittima quando il soggetto B la compie con l’intenzione di causare la morte di C, e perseguibile penalmente quando il soggetto B la compie senza l’intenzione di causare la morte di C. Questo secondo paradosso è grave di per sé ed è anche ciò che garantisce l’irresolubilità del primo paradosso, a cui si accompagna. L’ammissibilità dell’interruzione della vita embrionale dipenderebbe dall’intenzione del soggetto che la interrompe in un modo bizzarro: se ho l’intenzione di uccidere non sono colpevole, se non ho l’intenzione di uccidere sono colpevole (contrariamente a quanto avviene in tutte le altre circostanze: la non intenzionalità costituisce difatti una attenuante).
Rendere la decisione della donna una differenza moralmente rilevante tra aborto e omicidio è insensato e contraddittorio, e costituisce una difesa troppo debole della possibilità di abortire, che dovrebbe intendersi come un diritto di compiere una azione moralmente riprovevole e ai limiti dell’illegalità. La contraddizione potrebbe essere risolta dalla cancellazione della possibilità di abortire.

5 Risposte a “Implicazioni del conferimento di diritti all’embrione/2”


  1. 1 VALENTINA ERCOLINO Aprile 28, 2008 alle 1:38 pm

    Ho potuto leggere e conoscere alcune cose che non sapevo relativamente alla questione dell’ “implicazioni del conferimento di diritti all’embrione/1e2″, l’argomento è estremamente delicato e qualsiasi commento può essere superficiale e/o poco attento. A mio avviso, il libero arbitrio è fondamentale, la libertà ci porta ad agire e prendere decisioni sensate in base agli eventi in cui ci troviamo. Consiglio di vedere un film estremamente duro ma vero dal titolo: 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni di Cristian Mungiu premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes -anno 2007, la storia è di una ragazza che aiuta un’amica ad abortire. Subirà a sua volta un trauma profondo. E’ da non perdere, per capire di più quanto sia importante la libertà!!

  2. 2 ciocoro Aprile 28, 2008 alle 8:06 pm

    In questo corso stiamo affrontando problemi etici che fanno riflettere molto.Riguardo l’argomento toccato oggi 28 aprile circa il diritto a far nascere il figlio di uno stupro; penso che cio’ sollevi un conflitto tra cuore e mente che solo l’uso della ragione e del raziocinio che guidi sentimenti e le emozioni avrebbe potuto evitare.

    Liburdi Diego

  3. 3 riccardo gambrosier Aprile 30, 2008 alle 4:57 pm

    Da http://www.repubblica.it

    LA LETTERA
    “Ho trent’anni e sono incinta”

    Egregio Presidente,
    sono incinta. Egregio Presidente, ho quasi trent’anni, ho un lavoro, sono sposata e sono incinta. Egregio Presidente, tra un paio di settimane abortirò!! Nonostante la mia non fosse una gravidanza programmata, l’aver scoperto di essere positiva al test mi ha dato un’emozione bruciante, una felicità incontenibile. L’idea di aver concepito un figlio con l’uomo che amo è qualcosa di così forte ed intimo che è impossibile da spiegare.
    Ad ogni modo la mia gioia non ha visto la luce del giorno dopo. Ben presto la ragione, come spesso accade, ha preso il posto del cuore e mi ha schiaffeggiata forte, come si fa per scacciare in un colpo una forte sbronza.
    La verità, mio caro Presidente, è che nonostante sia io che mio marito abbiamo un lavoro, un lavoro che ci impegna 6 giorni alla settimana e che abbiamo trovato dopo infiniti “lavoretti” che definire umilianti e sottopagati è dir poco; ebbene dopo tutto ciò, ad oggi le nostre entrate ammontano a circa 1.300 euro al mese.
    Per trovare questo lavoro qualche anno fa ho rinunciato a portare a termine la mia carriera universitaria. Nonostante il profitto fosse elevato e la mia media superasse il 29, dissi addio ai miei studi e al mio praticantato da giornalista. Quest’ultima rinuncia fu per me la più dolorosa perché la verità è che, seppur i miei compiti di neofita fossero praticamente identici a quelli di un professionista, non ho mai riscosso neppure un centesimo dal quotidiano locale per il quale scrivevo. Il lavoro era splendido, ma non si può vivere solo di passione.
    Purtroppo la vita mi mise di fronte ad una scelta. Mi ero innamorata e desideravo vivere insieme al mio compagno, quindi, o perseguivo la mia ambizione, che mi imponeva però di gravare ancora sulle spalle della mia famiglia, oppure spiccavo il volo e mi rimboccavo le maniche accettando qualsiasi tipo di occupazione che mi garantisse un reddito, dandomi la possibilità di coronare il mio sogno d’amore. Scelsi la seconda strada. Scelsi l’amore! Scelsi l’amore e glielo assicuro, Signor Presidente, non c’è stato un giorno, da allora, in cui io me ne sia pentita!!!

    Ora però è diverso…!

    Presidente, ora devo scegliere se essere egoista e portare a termine la mia gravidanza, sapendo di non poter garantire al mio piccolo neppure la mera sopravvivenza; oppure andare su quel lettino d’ ospedale e lasciare che qualcuno risucchi il mio cuore spezzato dal mio utero sanguinante, dicendo addio a questo figlio che se ne andrà via per sempre!! Non importa se ce ne saranno altri dopo di lui… Il mio bimbo non tornerà più!! Non tornerà mai più!!!! Ma questa è la vita!! Giusto, Signor Presidente???

    Si, questa è la vita!!! Qui non c’è nessuno che ti tende una mano, nessuno che ti aiuti quando hai veramente bisogno!! E per favore, mi risparmi banalità del tipo: “Dove si mangia in due, si mangia anche in tre!!”.

    Mi risparmi la retorica, perché è l’ultima cosa di cui ho bisogno. Sa benissimo anche Lei che se ad oggi, ad esempio, decidessi di adottare un figlio, nessun Ente mi accorderebbe mai il suo consenso. Nessun assistente sociale affiderebbe a me e a mio marito un bambino e questo perché i nostri introiti verrebbero considerati insufficienti al sostentamento di un’altra persona. Nessuno si sentirebbe di condannare quell’assistente sociale per una scelta di questo tipo, giusto?? Egli sarebbe considerato un professionista attento ai bisogni del minore. E allora mi chiedo e chiedo a chiunque sia pronto a dire che non si dovrebbe mai abortire, perché “se c’è l’amore c’è tutto”, io chiedo a queste persone: “Ma hanno forse più necessità i bimbi adottivi rispetto a quelli biologici???”

    Credo di no, Signor Presidente!! Credo proprio di no!!!!! Comunque è inutile arrovellarsi su dubbi e domande che non troveranno una risposta e che, già lo so, continueranno a tormentarmi e ad attanagliarmi l’anima per sempre!!!

    Ma c’è una domanda, mio caro Presidente, a cui vorrei che Lei rispondesse: PERCHE’, per il solo fatto di aver avuto la sfortuna di nascere in questo paese, un Paese che detesta i giovani, che ne ha già ucciso sogni e speranze e che ha già dato in pasto ai ratti le ceneri del loro futuro; ebbene perché per il solo fatto di esser nata qui, ho dovuto rinunciare prima alla mia ambizione a crearmi una carriera soddisfacente, e cosa infinitamente più drammatica, sono costretta adesso a rinunciare al mio DIRITTO ad essere MADRE?????????

    (30 aprile 200 8)

  4. 4 riccardo gambrosier Aprile 30, 2008 alle 5:01 pm

    Gentile Professoressa, Cari Colleghi,
    ho inserito sul blog le nuove linee guida sulla legge 40 e una lettera di una donna napoletana al presidente Napolitano pubblicate oggi su “la Repubblica”. Penso che entrambi i documenti possano essere oggetto di analisi e di dibattito per noi tutti.

  5. 5 arithmus Giugno 8, 2008 alle 5:26 pm

    Bene,ho letto con attenzione gli spunti e i commenti dei colleghi sul tema. I diritti dell’uomo, in questo caso della potenziale madre (in quanto solo in potenza essendo votata ad un destino di mancanza della futura figlianza per scelta o necessità), sembrano essere nella individuazione, nella difesa di esclusività del singolo (la gravida) da diritti (anche in potenza) di altri. Un ergere steccati rispetto a chi è fuori del singolo. Dove il singolo è unico, esclusivo, in parte ostilemnete avverso ad una visone cosmogonica, se non proprio ecumenica, della propria identità rispetto ad altri.
    E quindi il dibattitto è meramente fattuale, legato all’episodio, all’emozione dell’atto, e non più morale. Anzi la morale è esclusa, in partenza, perchè implica una decisione, un’adesione mentale non facilmente prevedibile in un seiotica sociale basata si ritmi binari dell’elettronica in un palinsensto mediatico che privilegia la ricerca esasperata dell’eccesso, del caso limite, dell’unico: anche nel fatto.
    A me sembra che porre il dibattito in termini di alternativa(ad es: è più diritto quello della donna a vivere , o quello dell’embrione a nascere?) sia solo un sofismo che si presta ad un radicalismo manicheo che alla fin fine vuole solo rassicurare; consentendo, appunto, di riconoscersi in una parte,e nel porre barriere e steccati di incomunicabilità verso l’altra.
    Quanto si “sporca” il diritto della donna ad aborire ad esempio, sapndo che suo figlio potrebbe nascere sano? Quanto si pulisme l’aborto per il semplice fatto che la gravidanza nasce da uno stupro o porterà alla nascita di un figlio deforme?
    E’ tutto un giudizio fattuale: tutto deve diventare un giudizio fattuale. E’ semplice, può essere venduto in uno spot; è sempre notizia, ma breve, per riempire i buchi delle pagine “importanti” con una sconfinata serie di banalità di parte. Vendute per par condicio o peggio per ricerca della verità e del diritto di cronaca.
    La mia domanda, che è la domandas dell’uomo moderno è questa: vogliamo davvero spendere energie per educare noi e i nostri figli a formarsi uno sprito libero e critico, oppure è più “efficiente”, “moderno”, e “globale” pensare di ritagliarsi una propria identità, una propria espressività ricercando nella semiotica globalizzata punti unici di chiaroscuro e non cercare altre fequenze olte i limiti (attuali) della sensibilità dei nostri ochhi?

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