[Lezione del 21 aprile 2008]
Per dirimere una questione è possibile analizzare le conseguenze implicate da una determinata scelta morale. Riguardo allo statuto dell’embrione questa possibilità si apre con la concessione che l’embrione sia una persona e goda pertanto di diritti. Premesso ciò, andiamo a scoprire alcune delle implicazioni dell’attribuzione di diritti all’embrione.
1. Alcuni possibili scenari
Se l’embrione è una persona e gode del diritto alla vita è inevitabile che nasca un conflitto con il diritto alla vita conferito alla madre.
La prima e immediata conseguenza consiste nella revisione della possibilità di ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza (possibilità consentita in Italia dalla legge 194 del 1978 e negli Stati Uniti dalla sentenza Roe vs Wade del 1973). Interrompere una gravidanza potrebbe essere concesso soltanto se proseguirla causasse un pericolo per la vita della madre: si badi, solo nel caso in cui il diritto alla vita della madre fosse ritenuto più forte di quello dell’embrione. In caso contrario, la madre dovrebbe portare avanti la gravidanza anche a rischio della propria vita. È evidente che se il rischio fosse per la sua salute e non per la sua stessa vita, l’interruzione di gravidanza non sarebbe possibile perché il diritto alla vita (dell’embrione persona) è più forte del diritto alla salute (della madre persona).
Ma i problemi non finiscono qui: sono molte le situazioni che potrebbero essere lesive del diritto alla vita dell’embrione. Una vita stressante, gli alcolici, il fumo, prendere l’aeroplano. Bisognerebbe stilare un elenco dei comportamenti dannosi e di quelli sconsigliati, con tanto di sanzioni commisurate alla gravità. Bisognerebbe, inoltre, cercare di garantire quel diritto alla vita che abbiamo attribuito all’embrione attraverso un attento e meticoloso controllo sulle condizioni di esistenza delle madri, potenziali violatrici dei diritti degli embrioni.
Quali strumenti avrebbe lo Stato per garantire il diritto alla vita degli embrioni? Quale sarebbe l’elenco completo delle azioni lesive? Ma ancora, sarebbe possibile dimostrare sempre la connessione causale tra una certa azione e la lesione del diritto alla vita dell’embrione? Per fare un esempio: continuare a lavorare o guidare la macchina in una città caotica in quale elenco di azioni rientrerebbe? Permesse, sconsigliate oppure vietate? E come stabilire l’effetto di guidare per le strade di Roma al settimo mese di gravidanza sul benessere dell’embrione? Spesso è molto difficile stabilire perfino l’effetto dell’assunzione di farmaci o droghe sulla salute del nascituro. Spesso, soprattutto nelle prime fasi di gravidanza, lo sviluppo del concepito si arresta senza che vi sia una ‘causa’ o una responsabilità della madre: circa l’80% dei concepimenti non si conclude con una nascita. Il diritto alla vita di questa larga parte degli embrioni è violato: non solo lo Stato dovrebbe tentare di proteggerlo, ma soprattutto dovrebbe punire le donne sospettate di essere responsabili di questo vero e proprio genocidio.
Se abbiamo accettato di conferire un diritto alla vita all’embrione, saremmo senza dubbio anche disposti ad accettare una serie di limitazioni sul comportamento della madre: smettere di fumare, di bere vino, di andare in macchina, di prendere l’aeroplano e così via. Ma la situazione si complica se l’attentato alla incolumità dell’embrione proviene da altre circostanze. Immaginiamo che una donna al quarto mese di gravidanza scopra di essere affetta da un carcinoma che richiede una tempestiva decisione tra due alternative: non intervenire fino alla nascita dell’embrione, e andare incontro a morte certa; intervenire immediatamente. Intervenire immediatamente, però, comporta la morte dell’embrione, come conseguenza della chemioterapia.
Ci sono due persone, due diritti alla vita, e un conflitto insanabile: preservarne una significa uccidere l’altra. Chi ha più diritto di vivere? Le ragioni per considerare più forte il diritto alla vita della madre sono le seguenti: la madre è una persona che ha una vita alle spalle, ha rapporti sociali e affetti, in altre parole oltre al diritto alla vita, ha una esistenza la cui interruzione arrecherebbe dolore a lei e a tutti quelli con cui ha stretto legami affettivi. Al contrario l’embrione, seppure ha il diritto alla vita, non ha ancora una vita, non ha ancora avviato la propria esistenza relazionale e affettiva, e l’interruzione di questa esistenza aurorale implicherebbe conseguenze meno gravi dell’interruzione dell’esistenza della donna. D’altro canto, proprio il fatto che la madre abbia già avuto la possibilità di godere dell’esistenza, mentre l’embrione non l’ha ancora avviata quella esistenza, potrebbe spostare la decisione a favore di quest’ultimo. La madre ha già goduto dell’esistenza, non sarebbe giusto che ora ne godesse l’embrione? A dare ancora più forza alla decisione a favore della vita dell’embrione a scapito della madre interviene anche un’altra valutazione: è a causa della madre che il conflitto si è creato, l’embrione non è in alcun modo responsabile, perché dovrebbe subirne le conseguenze? È la madre a minacciare l’incolumità dell’embrione ricorrendo a terapie invasive; è la madre che ha un problema da risolvere e che scegliendo la chemioterapia causerebbe la morte dell’embrione. Nessuna persona può causare la morte di un’altra persona per salvarsi la vita, tranne che nel caso di legittima difesa. Ma in questo scenario la legittima difesa non può essere invocata (si potrebbe nel caso in cui fosse l’embrione a minacciare la vita della madre).
In conclusione, l’attribuzione di un diritto alla vita all’embrione delinea uno scenario in cui i diritti di due persone entrano in conflitto: un comportamento volto a non danneggiare lo sviluppo prenatale, ad esempio, dovrebbe essere imposto per legge (e non soltanto essere ritenuto morale e consigliabile), pena la violazione di un diritto di un soggetto di diritti (l’embrione durante tutta la gestazione), e dunque punibile.
Se gli scenari immaginari appaiono troppo ‘fantasiosi’, esistono molti casi reali che ben rappresentano la pericolosità del conferimento all’embrione di quei diritti di cui godono le persone.
2. Regina McKnight
Regina è una giovane donna senza casa, dipendente dalla cocaina e mentalmente ritardata; vive nel South Carolina ed è nera (il movimento per i diritti dell’embrione (unborn child) sta assumendo in questo Stato l’aspetto di una persecuzione condotta soprattutto verso donne povere e, nella maggior parte dei casi, nere. Su 167 procedimenti contro donne incinte fino al 1992, 87 sono nel South Carolina). Il 15 maggio 1989 partorisce all’ottavo mese e mezzo di gravidanza: il bambino nasce morto. Alla fine del maggio 2001 è dichiarata colpevole di omicidio e condannata a 12 anni di prigione.
Regina fumava crack durante la gravidanza: l’autopsia evidenzia alcune tracce di tale sostanza nel corpo del feto e il medico che esegue l’autopsia stabilisce che la morte del piccolo si possa collocare uno o due giorni prima del parto. I medici che intervengono al processo non concordano nel ritenere la tossicomania della madre la causa della morte del feto: determinare la causa del decesso nel caso di un parto di un bambino morto è spesso difficile, e a volte impossibile. In altre parole, non è possibile stabilire con certezza che la condotta di Regina abbia causato la morte del feto.
Nonostante questo, una giuria dichiara Regina colpevole di omicidio dopo aver deliberato per soli quindici minuti. Charles Condon, candidato repubblicano al governo, definisce questa condanna come una importante testimonianza della volontà del South Carolina di proteggere la vita innocente tanto delle persone born quanto delle persone unborn.
La legislazione del South Carolina considera persona il feto vitale: di conseguenza ogni comportamento potenzialmente dannoso per il feto è perseguibile come criminal child abuse. Nei procedimenti contro donne incinte viene spesso richiamato lo Statuto a difesi dei minori e addirittura invocato il reato di spaccio di sostanza stupefacenti. L’uso di sostanze stupefacenti è infatti il comportamento maggiormente sanzionato; seguono il fumo, gli alcolici, le droghe legali o la violazione delle prescrizioni mediche. È interessante sapere che il South Carolina, oltre ad essere la roccaforte della tutela degli embrioni, è anche uno degli Stati che stanzia meno fondi per i programmi di disintossicazione e la prevenzione delle tossicodipendenze; spenderà però circa 300.000 dollari per la lunga detenzione di Regina McKnight.
Nel maggio del 2003 la difesa di Regina McKnight chiede che la Corte Suprema degli Stati Uniti compia una revisione della decisione presa dalla Corte Suprema del South Carolina. La petizione (sostenuta da una trentina di organizzazioni mediche, tra cui l’American Nurses Association, il South Carolina Medical Association e l’American Public Health Association) afferma che la condanna della giovane per omicidio viola la Costituzione: l’Ottavo Emendamento (proibizione di crudeli e insolite pene) e il diritto di procreare. La petizione, inoltre, sottolinea che la Corte del South Carolina ha trasformato un parere medico (la cui verosimiglianza non è stata confermata) in una prova schiacciante di colpevolezza: in questo modo ha trattato una donna come una spietata assassina (“depraved heart” murderer) e ha infamato la tradizione legale americana. Nel giugno dello stesso anno la Drug Policy Alliance (vedi http://www.lindesmith.org) a sostegno della petizione afferma quanto segue: (1) non c’è alcuna evidenza scientifica e clinica per affermare che l’uso di droga da parte di Regina abbia causato la morte del feto; (2) il caso di Regina è pericoloso perché scoraggia tutte le donne incinte che fanno uso di droga a richiedere assistenza pre e postnatale per paura di essere incriminate; (3) trattare una donna che ha partorito un bambino morto come una criminale invalida i tentativi di aiutarla a superare una esperienza tanto traumatica. Il 6 ottobre del 2003 la Corte Suprema degli Stati Uniti rifiuta di ascoltare l’appello a favore di Regina McKnight.
Regina è il primo caso in cui una donna venga accusata di omicidio in tali circostanze: negli anni precedenti molte altre donne sono state coinvolte in processi a causa di un comportamento ritenuto dannoso per il feto.
La violazione dei diritti delle donne è una inevitabile conseguenza dell’equiparazione giuridica tra l’embrione e le persone; ma vi è un’altra conseguenza piuttosto allarmante. Le donne incinte il cui comportamento è giudicato, da loro stesse, trascurato verso l’unborn child e quindi condannabile, le donne che fanno uso di sostanze stupefacenti, sempre più spesso si guardano bene dall’andare in ospedale per sottoporsi a controlli durante la gravidanza, per evitare la prigione. Quando lo fanno, è per partorire, oppure è a causa di qualche complicazione a cui può essere tardi rimediare.
Ciò che è accaduto a Regina McKnight suscita una domanda: com’è possibile considerare una conseguenza non desiderata e forse non determinata dall’uso di crack come omicidio e, allo stesso tempo, affermare che è legale abortire? Causare quello stesso effetto (la morte) deliberatamente non può essere legittimo se si dichiara che è un crimine farlo involontariamente. La maggiore gravità di un omicidio intenzionale rispetto a un omicidio colposo sembra paradossalmente invertita in tale caso.
3. South Carolina vs Cornelia Whitner
Nel 1992 comincia per Cornelia Whitner un procedimento penale per abuso infantile perché durante la gravidanza aveva fatto uso di droghe. Secondo l’accusa Cornelia aveva mancato di provvedere alle cure mediche necessarie per il suo bambino non-nato (unborn child) mettendone a rischio la vita e violando lo Statuto che regola l’abuso infantile. L’avvocato della difesa, Cheryl Aaron, non incontrò Cornelia fino al giorno dell’udienza preliminare; aveva inoltre alle spalle una storia di avvocato dell’accusa di molte donne incinte con problemi di dipendenza da droghe in nome del Child Neglect Statute. Le carenze della difesa non finiscono qui, tanto che la Aaron dichiarò: “forse avevo qualche pregiudizio derivante dalla mia precedente esperienza di avvocato dell’accusa…”. Pregiudizio che costò caro a Cornelia.
L’avvocato Aaron non avvertì Cornelia del fatto che l’accusa si basava su uno statuto che riguardava bambini (già nati) e non feti (non ancora nati), e che una simile applicazione violava i diritti costituzionali della donna. Nemmeno la avvertì che in nessuna altra Corte era stato applicato il Child Neglect Statute per i comportamenti tenuti dalla madre durante la gravidanza. Senza dubbio l’omissione più grave riguardava addirittura la possibilità di chiudere il caso, senza arrivare al processo, proprio sulla base delle circostanze del giudizio: uno Statuto che riguardava il trattamento dei bambini veniva esteso dallo Stato agli embrioni, senza che vi fosse alcuna evidenza a sostegno della ammissibilità dello slittamento. Cornelia fu solo informata dall’avvocato Aaron che aveva il diritto ad un processo con una giuria, che avrebbero potuto dimostrare che il bambino aveva i sintomi di una intossicazione da cocaina o crack; e ‘rassicurata’ del fatto che avrebbe fatto di tutto per aiutarla e per farla tornare dal figlio. Troppe cose andarono storte: il risultato fu disastroso. Cornelia fu condannata a 8 anni di carcere – non soltanto per l’inettitudine del suo avvocato, però. Come la avvertì il giudice, infatti, il South Carolina punisce le donne che hanno dato alla luce bambini positivi al test per rilevare droghe con una punizione fino a 10 anni di prigione: l’idea sottostante è che gli embrioni sono bambini non-nati (unborn children); e che debbano essere trattati alla pari di bambini (la differenza tra unborn e born non avrebbe alcuna importanza). Cornelia finisce in carcere, nonostante fosse lontana dalla droga da mesi, seguisse una terapia e il suo bambino fosse in buona salute. Il suo avvocato non si prese la briga di informarla che avrebbe potuto ricorrere in appello, e dovettero passare molti mesi prima che l’American Civil Liberties Union contattasse Cornelia per informarla che era stata condannata per un crimine inesistente.
A parte le negligenze della difesa, il caso di Cornelia è interessante per le riflessioni che sostengono l’inammissibilità della condanna di Cornelia.
In primo luogo, uno Statuto che regola il maltrattamento dei bambini non può affatto essere applicato alla condotta delle donne incinte in riferimento all’embrione: accusare una donna di abuso infantile, nel caso di un comportamento di una donna incinta ai danni dell’embrione, è una accusa che non può essere sostenuta perché il crimine non esiste. Includere l’embrione tra le potenziali vittime (i bambini) causerebbe la violazione di alcuni diritti fondamentali delle donne, come il diritto a un giusto processo e il diritto alla privacy.
Se il crimine non esiste, è evidente, non può esserci accusa o processo. Questo basterebbe a scardinare il procedimento contro Cornelia Whitner. Oltre a essere condannata per un crimine inesistente, Cornelia ha subito una criminalizzazione della sua gravidanza. Questo passaggio è molto interessante: “In addition, the Petitioner’s (lo Stato) interpretation of § 20-7-50 (lo Statuto sull’abuso infantile) violates the constitutionally protected right to procreate because the unprecedented interpretation of § 20-7-50 urged by the Petitioner has the effect of punishing drug-using women for having babies and of coercing abortions. In addition, because Petitioner’s interpretation of § 20-7-50 opens the door to prosecutions for any behavior that could endanger the fetus, it violates the more general right to privacy from unjustified state intrusion. The Petitioner’s interpretation, moreover, cannot be justified by any state interest. Its interpretation endangers both fetal and maternal health by frightening pregnant women with substance abuse problems out of the health care system”.
Le conseguenze dell’estensione del Child Neglect Statute agli embrioni e alla condotta prenatale sarebbero inaccettabili e contrarie all’intento legislativo. Secondo l’American Civil Liberties Union il legislatore non ha mai pensato di includere il feto tra i bambini (oggetto dello Statuto). Una simile estensione sarebbe pericolosa e inaccettabile. La motivazione è affidata al rifiuto della Corte Suprema dell’Illinois di considerare un abuso infantile una negligenza della madre durante la gravidanza (Supreme Court of Illinois, 1988, Stallman vs Youngquist, 531 N.E. 2d 355, 359, 360): “[S]ince anything which a pregnant woman does or does not do may have an impact, either positive or negative, on her developing fetus, any act or omission on her part could render her liable to her subsequently born child […] Mother and child would be legal adversaries from the moment of conception until birth […] Holding a third person liable for prenatal injuries furthers the interests of both the mother and the subsequently born child and does not interfere with the defendant’s right to control his or her own life. Holding a mother liable for the unintentional infliction of prenatal injuries subjects to State scrutiny all the decisions a woman must make in attempting to carry a pregnancy to term, and infringes on her right to privacy and bodily autonomy […] Logic does not demand that a pregnant woman be treated in a court of law as a stranger to her developing fetus […] As opposed to the third-party defendant, it is the mother’s every waking and sleeping moment which, for better or worse, shapes the prenatal environment which forms the world for the developing fetus” (il corsivo è mio).
Trattare l’embrione come un bambino significherebbe inevitabilmente una intromissione inammissibile nella vita della madre, una violazione del suo diritto all’integrità fisica e al suo fondamentale diritto all’autonomia e all’autodeterminazione. Perché il destino dell’embrione è così strettamente legato alla donna che ogni azione durante la gravidanza potrebbe diventare un motivo per avviare una indagine criminale.
Le ragioni a difesa di Cornelia, però, si scontrano con l’equiparazione dell’embrione a bambino non nato, che la legge del South Carolina appoggia e che nel 2001 è diventata il cardine di una legge federale.
Lei, giustamente, afferma “…Trattare l’embrione come un bambino significherebbe inevitabilmente una intromissione inammissibile nella vita della madre, una violazione del suo diritto all’integrità fisica e al suo fondamentale diritto all’autonomia e all’autodeterminazione…”. Questa affermazione è inecepibile, volevo chiederLe se non ritiene, però, che ci siano dei casi limiti dove questo diritto non possa essere riconosciuto. Ad esempio se l’interruzione della gravidanza non debba essere resa obbligatoria quando il feto presenti delle malformazioni talmente evidenti da non lasciar presupporre altro che sofferenze e patimenti.
Un suo studente attempato, Saverio Zarrelli