AVVISO

Il 5 e il 6 maggio non ci sarà lezione.
Ci rivediamo lunedì 12 maggio.

Argomenti e spunti:
Riccardo Grambosier ha segnalato le nuove Linee Guida della legge 40. Ne discuteremo nelle prossime lezioni.

Intanto segnalo alcuni link al proposito:
* sito del Ministero sono elencate le principali novità;
* in pdf i testi del 2004 e del 2008 a confronto;
* la sentenza del Tar del Lazio nel passato gennaio (in cui si afferma la possibilità di compiere la diagnosi genetica di preimpianto).

Aggiungo qualche breve considerazione.
1. Non è chiaro come bisogna considerare le donne portatrici di analoghe malattie (perché le nuove Linee Guida parlano della “possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) [che] viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA“.).
2. Si dovrebbe parlare di ostacolo ad una riproduzione responsabile, perché la riproduzione non è necessariamente impedita da una malattia virale, anche se è schiacciata dal rischio di trasmissione al partner e al nascituro. Ma questo varrebbe anche per chi è affetto o portatore di una patologia genetica (l’unica differenza è che la patologia genetica non si trasmette al partner ma “solo” al nascituro). Se il rischio di trasmissione di una patologia può essere considerato come un impedimento alla riproduzione e quindi permette di far rientrare i portatori o i malati nell’insieme delle persone infertili, questa possibilità dovrebbe riguardare tutte le patologie. Perché i malati o i portatori di patologie genetiche dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di evitare di dare alla luce un figlio ammalato?
3. La definizione di “condizione di infecondità” per le patologie virali rischia di essere in contrasto con l’articolo 4 della legge 40 (Accesso alle Tecniche, che rimane in piedi e che non può essere scalfito da un testo, le Linee Guida, che hanno meno potere essendo soltanto applicative): “1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”. La Legge non definisce la sterilità e sembra quantomeno discutibile e forzato definire una patologia virale come intrinsecamente assimilabile ad una condizione di sterilità (fatta salva la “via italiana” che consentirebbe di rientrare tra le persone sterili dichiarando di avere da almeno 2 anni rapporti sessuali non protetti senza che si sia avviata una gravidanza).

0 Risposte a “AVVISO”



  1. Ancora nessun commento.

Lascia un commento