La legge 194 del 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, è spesso, e inevitabilmente, implicata nei dibattiti che riguardano lo statuto dell’embrione e i temi affini. Può essere utile analizzare le parti che più da vicino toccano la valutazione dell’embrione e la possibilità (il diritto?) della donna di interrompere la gravidanza.
Secondo l’articolo 1 “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.
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Analisi della legge 194/1978
Pubblicato Maggio 5, 2008 Uncategorized 1 CommentoTags: Aborto, Consultori Familiari, Embrione, Legge 194
Implicazioni del conferimento di diritti all’embrione/2
Pubblicato Aprile 22, 2008 Uncategorized 5 CommentiTags: Aborto, Embrione, Unborn Victims of Violence Act
[Lezione del 22 aprile 2008]
(Continua da 1)
4. L’embrione come persona: Unborn Victims of Violence Act
Esiste un preciso e corretto sfondo legislativo. E si chiama Unborn Victims of Violence Act.
È una legge federale che è stata approvata qualche anno fa negli Stati Uniti e che equipara il neonato all’unborn child, al fine di proteggerlo e di tutelarne i diritti (alla vita, alla nascita, all’integrità). È l’aprile del 2001 e l’idea centrale della legge consiste nel considerare l’interruzione della vita del feto equivalente all’uccisione di una persona non nata (unborn child): omicidio (già ventiquattro Stati americani riconoscevano l’unborn child come una persona, alcuni per tutto lo stadio della gestazione, a partire dal concepimento, altri solo a partire da un certo momento dello sviluppo prenatale). L’Unborn Victims of Violence Act intende rimediare alla carenza di specifiche tutele del feto nella legislazione federale americana. Qualche anno prima, nella base dell’Air Force di Wright Petterson, Gregory Robbins aggredì la moglie incinta, causando la perdita del bambino. Robbins fu incriminato soltanto per le percosse inflitte alla moglie, ma non per l’interruzione della gravidanza. Considerare l’embrione come una persona, secondo i sostenitori dell’Unborn Victims of Violence Act, è l’unico modo per proteggerlo da aggressioni o da maltrattamenti. I sostenitori della legge federale si fanno forza dei numerosi casi di cronaca (oltre a quello di Robbins), ove le percosse inflitte a donne incinte – spesso dal padre del nascituro e spesso con conseguenze drammatiche – venivano punite soltanto in base ai danni loro arrecati, non tenendo conto delle eventuali conseguenze sul nascituro (aborto, danni permanenti o temporanei).
L’Unborn Victims of Violence Act afferma l’esistenza di due vittime nel caso di una aggressione ai danni di una donna incinta: una vittima è la donna, l’altra è l’unborn child. Ci sono due persone; due crimini distinti; due potenziali vittime. In base alla modalità e agli effetti dell’aggressione vengono stabilite le sanzioni: intenzionalità, consapevolezza, gravità degli effetti e così via. Se picchiare una donna incinta causa l’interruzione della gravidanza (ignorata dall’aggressore), ad esempio, la pena risulterà dalla considerazione delle percosse e di un omicidio colposo – poco importa se non ci fosse cognizione della situazione, e quindi dei rischi di un gesto violento.
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Implicazioni del conferimento di diritti all’embrione/1
Pubblicato Aprile 22, 2008 Uncategorized 2 CommentiTags: Aborto, Add new tag, Embrione, Regina McKnight, Unborn Victims of Violence Act
[Lezione del 21 aprile 2008]
Per dirimere una questione è possibile analizzare le conseguenze implicate da una determinata scelta morale. Riguardo allo statuto dell’embrione questa possibilità si apre con la concessione che l’embrione sia una persona e goda pertanto di diritti. Premesso ciò, andiamo a scoprire alcune delle implicazioni dell’attribuzione di diritti all’embrione.
1. Alcuni possibili scenari
Se l’embrione è una persona e gode del diritto alla vita è inevitabile che nasca un conflitto con il diritto alla vita conferito alla madre.
La prima e immediata conseguenza consiste nella revisione della possibilità di ricorrere alla interruzione volontaria di gravidanza (possibilità consentita in Italia dalla legge 194 del 1978 e negli Stati Uniti dalla sentenza Roe vs Wade del 1973). Interrompere una gravidanza potrebbe essere concesso soltanto se proseguirla causasse un pericolo per la vita della madre: si badi, solo nel caso in cui il diritto alla vita della madre fosse ritenuto più forte di quello dell’embrione. In caso contrario, la madre dovrebbe portare avanti la gravidanza anche a rischio della propria vita. È evidente che se il rischio fosse per la sua salute e non per la sua stessa vita, l’interruzione di gravidanza non sarebbe possibile perché il diritto alla vita (dell’embrione persona) è più forte del diritto alla salute (della madre persona).
Ma i problemi non finiscono qui: sono molte le situazioni che potrebbero essere lesive del diritto alla vita dell’embrione. Una vita stressante, gli alcolici, il fumo, prendere l’aeroplano. Bisognerebbe stilare un elenco dei comportamenti dannosi e di quelli sconsigliati, con tanto di sanzioni commisurate alla gravità. Bisognerebbe, inoltre, cercare di garantire quel diritto alla vita che abbiamo attribuito all’embrione attraverso un attento e meticoloso controllo sulle condizioni di esistenza delle madri, potenziali violatrici dei diritti degli embrioni.
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Cure perinatali nelle età gestazionali estremamente basse (22-25 settimane)
Pubblicato Aprile 15, 2008 Uncategorized 2 CommentiTags: Aborto, Embrione, Legge 194, Prematuri
[Lezione del 15 aprile 2008]
La prematurità estrema: margini di gestione ostetrica e risvolti neonatologici. Convegno promosso dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Romane (AGUI).
Documento conclusivo: con il momento della nascita la legge attribuisce la pienezza del diritto alla vita e quindi all’assistenza sanitaria. Pertanto un neonato vitale va trattato come qualsiasi persona in condizioni di rischio ed assistito adeguatamente. L’attività rianimatoria esercitata alla nascita dà quindi il tempo necessario per una migliore valutazione delle condizioni cliniche, della risposta alla terapia intensiva e della possibilità di sopravvivenza e permette di discutere il caso con il personale dell’Unità ed i genitori. Se ci si rendesse conto dell’inutilità degli sforzi terapeutici, bisogna evitare ad ogni costo che le cure intensive possano trasformarsi in accanimento terapeutico.
Articolo 7 della legge 194/1978: “Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 (ovvero nel caso di grave pericolo per la vita della donna) e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
(Niente di molto diverso, dunque, tra la 194 e la cosiddetta Carta di Roma).
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