La legge 194 del 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, è spesso, e inevitabilmente, implicata nei dibattiti che riguardano lo statuto dell’embrione e i temi affini. Può essere utile analizzare le parti che più da vicino toccano la valutazione dell’embrione e la possibilità (il diritto?) della donna di interrompere la gravidanza.
Secondo l’articolo 1 “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.
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Analisi della legge 194/1978
Pubblicato Maggio 5, 2008 Uncategorized 1 CommentoTags: Aborto, Consultori Familiari, Embrione, Legge 194
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