La legge 194 del 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, è spesso, e inevitabilmente, implicata nei dibattiti che riguardano lo statuto dell’embrione e i temi affini. Può essere utile analizzare le parti che più da vicino toccano la valutazione dell’embrione e la possibilità (il diritto?) della donna di interrompere la gravidanza.
Secondo l’articolo 1 “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.
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Analisi della legge 194/1978
Pubblicato Maggio 5, 2008 Uncategorized 1 CommentoTags: Aborto, Consultori Familiari, Embrione, Legge 194
Cure perinatali nelle età gestazionali estremamente basse (22-25 settimane)
Pubblicato Aprile 15, 2008 Uncategorized 2 CommentiTags: Aborto, Embrione, Legge 194, Prematuri
[Lezione del 15 aprile 2008]
La prematurità estrema: margini di gestione ostetrica e risvolti neonatologici. Convegno promosso dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Romane (AGUI).
Documento conclusivo: con il momento della nascita la legge attribuisce la pienezza del diritto alla vita e quindi all’assistenza sanitaria. Pertanto un neonato vitale va trattato come qualsiasi persona in condizioni di rischio ed assistito adeguatamente. L’attività rianimatoria esercitata alla nascita dà quindi il tempo necessario per una migliore valutazione delle condizioni cliniche, della risposta alla terapia intensiva e della possibilità di sopravvivenza e permette di discutere il caso con il personale dell’Unità ed i genitori. Se ci si rendesse conto dell’inutilità degli sforzi terapeutici, bisogna evitare ad ogni costo che le cure intensive possano trasformarsi in accanimento terapeutico.
Articolo 7 della legge 194/1978: “Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 (ovvero nel caso di grave pericolo per la vita della donna) e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
(Niente di molto diverso, dunque, tra la 194 e la cosiddetta Carta di Roma).
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